|
www.immergas.com
Rif. atto di indirizzo regione Emilia Romagna del 04/03/2008
8. Esercizio e manutenzione degli impianti termici
8. 1 II proprietario, il conduttore, l'amministrazione di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici e provvede affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione sugli stessi secondo le prescrizioni della normativa vigente, adottando le misure necessarie per contenere i consumi di energia e le emissioni inquinanti entro i limiti previsti dalla normativa medesima, correggendo le situazioni non conformi alle norme di sicurezza applicabili agli impianti medesimi.
8. 2 L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli predisposti dalla Regione, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
8. 3 I contratti relativi alla fornitura di energia ed alla conduzione degli impianti termici contenenti clausole in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'art. 1339 del codice civile.
8. 4 Le imprese installatrici di nuovi impianti termici ovvero di nuovi generatori di calore devono rendere disponibili al committente le istruzioni tecniche per l'uso, la regolazione, la manutenzione e il controllo periodico dell'impianto, conformemente alle norme tecniche vigenti e alle istruzioni del fabbricante. Il responsabile dell'impianto opera conformemente a dette istruzioni.
8. 5 Qualora le istruzioni di cui al punto 8.4 precedente non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
8. 6 Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto e degli apparecchi e dispositivi facenti parte dello stesso, per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e GEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
8. 7 Nel caso in cui l'operatore incaricato del controllo e della manutenzione dell'impianto termico rilevi la non disponibilità delle istruzioni tecniche per la conduzione, la manutenzione e il controllo dell'impianto, egli dovrà, nell'ambito del rapporto di servizio, reperire copia di tali istruzioni relative allo specifico modello di apparecchio presso l'impresa installatrice o il fabbricante. Tali informazioni dovranno essere riportate nel libretto di impianto o di centrale. In ogni caso le operazioni di controllo ed eventuali manutenzioni dell'impianto dovranno essere eseguite almeno ogni due anni per le caldaie a camera stagna ( tipo C ) alimentate a gas di potenza inferiore a 35 kW e una volta all'anno per tutte le altre tipologie di generatore di calore indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
8. 8 I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas metano o GPL di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatori di calore con un'anzianità di installazione superiore a quattro anni e per gli impianti dotati di generatore dì calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
e) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti.
I controlli dei valori di emissione con evidenziati i dati relativi al rendimento energetico, di cui all'ari. 284, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, sono considerati equivalenti ai controlli di efficienza energetica.
8. 9 Nel caso di installazione di nuovi impianti termici ovvero di ristrutturazione di impianti esistenti deve essere effettuato il controllo di efficienza energetica degli stessi. Le date in cui sono effettuati tali controlli sono di riferimento per le successive scadenze di cui al punto 8.8.
8. 10 In occasione di interventi che non rientrino tra quelli previsti dai punti 8.8 e 8.9 precedenti ma tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dell'arte della manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza del sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono eseguiti sono di riferimento per le successive scadenze.
8. 11 Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale, ferma restando l'applicazione delle norme UNI di riferimento.
8. 12 Al termine dell'operazione di controllo di cui ai punti precedenti ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato 10. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato 11.
8. 13 II rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui punti precedenti, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'allegato 12 del presente atto.
8. 14 I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'allegato 12 del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità locale competente, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze dell'ispezione effettuata da parte dell'autorità medesima.
8. 15 I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati nell'allegato12 al presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g), ed h), dell'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche.
8. 16 La Regione adotta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) e g) della L.R. 26/2004, atti di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali di accertamento dell'osservanza delle norme relative al rendimento energetico degli edifici nonché linee guida per il corretto esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione.
8. 17 Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al punto 8.16 gli accertamenti periodici, gli oneri ed i contrassegni relativi, i requisiti minimi degli organismi incaricati degli accertamenti, i rapporti tra autorità locali ed operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici, le iniziative di informazione, sensibilizzazione ed assistenza dell'utenza sono disciplinati della delibera di Giunta regionale 18 marzo 2002, n. 387 come modificata dal presente provvedimento. Le attività di accertamento e ispezione, avviate dagli Enti locali ai sensi dell'art. 31 della legge n. 10/91 prima dell'entrata in vigore del presente atto, conservano la loro validità e possono essere portate a compimento entro il 15 aprile 2009. Gli Enti locali preposti provvedono ad adeguare detti programmi alle disposizioni di cui al presente atto.
8. 18 La Regione allo scopo di facilitare ed omogeneizzare territorialmente l'impegno degli Enti locali preposti agli accertamenti di cui al punto 8.16 promuove la diffusione del programma informativo per la gestione del catasto degli impianti di climatizzazione, già testato nel corso delle precedenti campagne ispettive sugli impianti termici. Detto programma è adeguato alle esigenze di acquisizione, memorizzazione e valutazione dei rapporti di controllo e manutenzione di cui agli allegati 10 e 11 e alle esigenze di integrazione nel sistema informativo regionale di cui al punto 9 seguente.
8. 19 I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici sono allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, gli Enti locali stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione del sistema informativo relativo agli impianti ed allo svolgimento dei propri compiti.
A tal proposito è resa obbligatoria la trasmissione, da parte degli installatori e dei manutentori degli impianti di climatizzazione o di altri soggetti ritenuti pertinenti, con le modalità e scadenze stabilite dal predetto provvedimento, dei dati essenziali relativi agli impianti, compreso il più recente rapporto di controllo e manutenzione di cui agli allegati 10 e 11.
8.20 La trasmissione di detto rapporto di controllo tecnico deve pervenire all'amministrazione competente, o all'organismo incaricato, con timbro e firma dell'operatore e con connessa assunzione di responsabilità.
8.21 L'amministrazione locale competente o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinchè questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti effettuano ispezioni presso gli utenti finali, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge ed alla veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza per biennio. Le verifiche sono effettuate dalle autorità competenti prioritariamente sugli impianti per i quali non sia prevenuto alcun rapporto di controllo tecnico. In questo caso il responsabile dell'impianto è tenuto, entro 60 giorni dall'avvenuta ispezione, a far pervenire all'amministrazione locale competente copia del rapporto di controllo. Le amministrazioni locali competenti redigono e rendono pubblico, entro 180 giorni dalla scadenza dei termini per la consegna degli allegati 10 e 11 una relazione contenente i dati di sintesi sui rapporti ricevuti nonché il programma di ispezioni pubbliche che esse intendono effettuare. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione competente o l'organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.
8. 22 Nell'ambito della fase ispettiva di cui al precedente comma, nel caso di impianti termici dotati di generatore di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso.
8. 23 Le Province provvedono, ai sensi dell'ari 3, comma1, lett. g) della L.R. n. 26/04 alla
realizzazione di un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento di consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera, esercizio di impianti ed edifici, anche attraverso, l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i Comuni, assicurando l'integrazione di dette attività con il sistema di verifiche e ispezioni riguardanti gli edifici e gli impianti.
FINANZIARIA 2008: CONFERMATA PER ALTRI 3 ANNI LA DETRAZIONDE 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO!
La “Finanziaria 2008” (Legge 24 dicembre 2007, n.244, pubblicata nel S.O. n.285 alla G.U. n. 300 del 28/12/07) ha PROROGATO – fino al 2010 – le AGEVOLAZIONI FISCALI per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti come, ad esempio, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e l’installazione di pannelli solari termici.
|